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Nuovi termini di risposta ai reclami e nuovo limite di competenza per valore dell'ABF

Nuovi termini di risposta ai reclami e nuovo limite di competenza per valore dell'ABF

Elevati a 60 giorni i termini di risposta ai reclami e a 200.000 euro la competenza per valore dell'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF).

Con l'entrata in vigore, dal 1° ottobre 2020, della nuova disciplina sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari1, entreranno contemporaneamente in vigore anche le modifiche apportate dalla stessa Banca d'Italia sui termini massimi di risposta ai reclami, che vengono elevati a 60 giorni rispetto ai 30 giorni attuali2.

 

Viene inoltre incrementata da 100.000 a 200.000 euro la competenza per valore dell'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), al quale il Cliente può rivolgersi dopo aver regolarmente presentato reclamo alla Società.

 

Tali variazioni normative costituiscono giustificato motivo per l'aggiornamento delle indicazioni riportate su tutti i contratti soggetti alla disciplina del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) a Lei intestati.

 

A tal fine, con la presente Le comunichiamo dunque che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 118 e 126-sexies del decreto legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e delle relative previsioni contrattuali, è nostra intenzione apportare, con decorrenza 1° ottobre 2020 le seguenti variazioni alla clausola sui tempi di risposta ai reclami e alla clausola sulla competenza per valore dell'ABF:

 

Per tutti i contratti intrattenuti con Prestitalia la Società deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo.

Il Cliente rimaso insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua ricezione da parte della Società può presentare ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario.

L'ABF è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per il mero accertamento di diritti, obblighi e facoltà (indipendentemente dal valore del rapporto) ovvero per la richiesta della corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 200.000 euro. Tale sistema, al quale la Società è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia. Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, il Cliente può chiedere alla Società, alle filiali della Banca d'Italia o visitare il sito web dell'Arbitro Bancario e Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it).

 

Rimangono invariate le modalità con cui può presentare i reclami alla Società, così come declinate nei vari contratti.

 

A norma degli articoli 118 e 126-sexies del Testo Unico Bancario e delle relative previsioni contrattuali, ove non ritenesse di accettare tali modifiche, Lei può recedere dal/i contratto/i entro 2 (due) mesi dal ricevimento della presente comunicazione, senza spese e con l'applicazione, in sede di liquidazione del/i rapporto/i, delle condizioni precedentemente praticate. Decorso tale termine in assenza di espresso rifiuto, le modifiche si intenderanno da Lei approvate in via definitiva.

 

Prestitalia è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Provvedimento della Banca d'Italia 12 agosto 2020 (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/disposizioni/Atto_emanazione.pdf).

 

Provvedimento della Banca d'Italia 19 marzo 2019 (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza_operazioni/disp-recep-dir2015-2366/Atto_emanazione.pdf). La nuova disciplina sulla gestione dei reclami è contenuta nelle "Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", così come modificate da tale Provvedimento.